DECRETO DI COSTITUZIONE
DEL CORPO DIPLOMATICO CULTURALE
DELL’ORDINE DELL’AQVILA ROMANA
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L’Ordine dell’Aquila Romana, è un soggetto di diritto internazionale in modo perpetuo e permanente, aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite (registro ICSO dell’ECOSOC e del U.N. G.M) e all’Unione Europea (Transparency Register), operando anche e per mezzo del suo braccio esecutivo nei singoli Stati come Associazione Internazionale fra Insigniti degli Ordini dell’Aquila Romana. L’Ordine, considerato anche come organizzazione non governativa, oggi, acquista una nuova visione in quello che offre la globalizzazione per la diffusione della cultura e della pace.
La sua missione specifica è la divulgazione della lingua italiana e la preservazione della cultura latina, in nessun modo, lede l’ordine pubblico e le norme imperative degli Stati dove esso opera, svolgendo un ruolo esclusivamente culturale e filantropico, pur conservando una inevitabile memoria storica, che vide la sua lungimiranza nell’aderire ai principi democratici della Società delle Nazioni.
È su questi principi fondamentali di pace, progresso e libertà, rinnovati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per la pace e il progresso e inviolabilità dell’uomo, che a norma della propria Carta Costituzionale all’art. 2, comma 2°, fa propria la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 così come proclamata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.
A questa necessità più che esigenza, ritenuto che la tutela ed il rispetto delle minoranze è equiparata al diritto di autodeterminazione dei popoli e che i soggetti di diritto internazionale, in quanto enti collettivi astratti, agiscono nei rapporti internazionali per mezzo di individui che sono i loro organi e che detti individui esercitano i loro poteri in virtù di norme esclusivamente contenute nell’atto istitutivo dell’ente internazionale, in altre parole, le persone collegate alla vita dell’ente diventano titolari di diritti e di obblighi nei modi e nei termini stabiliti dall’ordinamento interno, si è inteso costituire un corpo di persone che, fuori da un’etica tipicamente equestre e meramente onorifica, possano intercedere effettivamente con le autorità ed essere nel contempo un punto di riferimento per la salvaguardia della cultura latina, ed in particolar modo interlocutori per la preservazione della lingua e cultura italiana.
L’Ordine, non offende ed oltraggia in alcun modo l’art. 17 del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, non essendo un movimento o partito politico o ricettacolo di nostalgici e facinorosi , bensì il luogo dove ad una giusta disamina di avvenimenti ed interpretazione di eventi, per errori di ideologie, possono fugarsi dubbi e confrontarsi all’unico fine di elevare l’uomo a quei sacri principi di libertà e democrazia.
Pertanto,
in virtù dei poteri a me conferiti dalla Carta Costituzionale dell’Ordine, promulgata in Lugano (CH) il 06 Giugno 2013;
-udito il Consiglio Generale dell’Ordine dell’Aquila Romana, che ha dato il suo parere favorevole;
-considerando la necessità di promuovere le attività dell’Ordine su scala internazionale, con la missione di divulgare la lingua Italiana e la cultura latina nel mondo, conformemente all’ Art. 2, comma 3° della Carta Costituzionale;
-tenuto conto che attraverso l’opera di diffusione degli alti ideali istituzionali ed umanitari dell’Ordine si possa efficacemente contribuire al perseguimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite, di cui l’Ordine è fermo sostenitore, in conformità all’Art. 2, comma 2° della sua Carta Costituzionale;
-sottolineando la capacità dell’Ordine di istituire sedi e delegazioni estere per il perseguimento delle finalità culturali ed istituzionali, conformemente all’Art.2) comma 4 della Carta Costituzionale;
-richiamando i principi di solidarietà e pace, nonché di diplomazia umanitaria e culturale sanciti nelle risoluzione n. 25/1995 del Consiglio d’Europa sulle Ambasciate di Democrazia Locale per garantire la formazione di legami di cooperazione effettiva fra comunità europee ed extraeuropee;
-ricordando infine i molteplici disposti ed Accordi Internazionali promossi dalle Nazioni Unite in tema di cooperazione culturale e dialogo fra i popoli,
ORSOLA MUSSOLINI
VI Capo
Gran Cancelliere dell’Ordine dell’Aquila Romana
II Capo dell’Ordine al Merito dell’Aquila Romana
Presidente dell’Associazione Internazionale fra Insigniti degli Ordini dell’Aquila Romana
DECRETA
Art. 1
E’ costituito il Corpo Diplomatico Onorario dell’Ordine dell’Aquila Romana, brevemente indicato con il nome: Corpo Diplomatico dell’Ordine, di tipo culturale, umanitario e di pace e con funzione specificatamente onoraria, ai fini di sostanziare a livello globale le attività istituzionali dell’Ordine, secondo la propria Carta Costituzionale promulgata in Lugano il 06 Giugno 2013, registrata presso il Registro di Commercio del Canton Ticino al n. CHE-135.041.141 e pubblicata sul Registro del Commercio n. 2259 del 18.02.2014.
Art. 2
Il Corpo Diplomatico, che risponde al Capo dell’Ordine, è coordinato dalla Segreteria Generale incaricata di svolgere i compiti istituzionali per l’apertura ed il mantenimento delle relazioni di interscambio culturale a livello di operazioni filantropiche e di cooperazione umanitaria, con possibilità di essere dotato di rispettivo Regolamento applicativo redatto a cura della Segreteria Generale dell’Ordine, all’uopo delegata a fornire il necessario supporto di coordinamento, con compito di supervisione e controllo del Corpo Diplomatico ai fini del corretto svolgimento dei compiti istituzionali.
Art. 3
Il Capo dell’Ordine è l’Autorità vertice del Corpo Diplomatico.
Il Primo Segretario dell’Ordine fruisce del rango di Primo Ambasciatore.
Il Segretario Generale dell’Ordine fruisce del rango di Decano del Corpo Diplomatico.
Se designati, i Sottosegretari dell’Ordine fruiscono del rango di Ambasciatori Onorari.
Possono assumere la Carica di Ambasciatore dell’Ordine sia membri dell’Ordine sia soggetti esterni, se dotati delle necessarie competenze ed idoneità.
I requisiti per l’ammissione al rango di Ambasciatore dell’ordine prevedono requisiti di impeccabile condotta civile e morale ed il possesso dei titoli di studio di seguito indicati.
Art. 4
Il Corpo Diplomatico dell’Ordine dell’Aquila Romana è costituito dai seguenti ruoli, da intendersi onorari :
1. Ambasciatori Culturali per la Lingua Italiana e la Cultura Latina, rango conferito a coloro che si sono distinti per la specifica promozione dei valori culturali latini e per la valorizzazione e la preservazione del patrimonio linguistico e culturale italiano fra i popoli. I requisiti di ammissione a tale rango sono il possesso di una laurea (non honoris causa) o aver operato in supporto ad enti di lingua e cultura italiana all’estero, tali da giustificare il rango e disporre di impeccabile profilo civile e morale
2. Ambasciatori Onorari, conferito a coloro che si sono distinti, per meriti di servizio e zelo nei confronti dell’Ordine e delle sue finalità umanitarie, assistenziali, filantropiche e benefiche, specialmente presso collettività estere in stato di bisogno.
Requisiti sono il possesso di idoneo titolo di studio e di impeccabili requisiti morali, nonché di meriti resi all’Ordine e/o alla Società Civile.
3. Ambasciatori di Pace, conferito a coloro i quali si sono distinti per la promozione della Pace, del dialogo e del progresso fra i Popoli, come chiaro esempio di impulso alla concordia e alla mediazione e alla pacifica risoluzione dei conflitti.
Requisiti per l’ammissione sono idoneo titolo di studio e comprovata capacità di mediazione e concertazione multilaterale nonché di provata moralità e servizio alla collettività.
4) Membro Onorario, conferito a quelle persone che mostrano simpatia e collaborazione verso il Corpo Diplomatico Culturale, che non hanno sufficienti requisiti o non possano per varie ragioni fregiarsi del provvedimento di nomina nelle categorie precedenti.
Art. 5
Gli Ambasciatori dell’Ordine sono equiparati agli Ambasciatori di Buona volontà nominati quale prassi consolidata dalle Organizzazioni Internazionali maggiori, vedasi come riferimento il documento emesso dalla Joint Inspection Unit, Ginevra, n. JIU/NOTE/2006/1 in merito agli Ambasciatori di Buona Volontà nel Sistema delle Nazioni Unite.
In virtù di questo titolo onorifico ma comunque formalizzato e regolamentato e che riserva in sé prerogative di ufficialità conforme al rango, nonché per garantirne la sicurezza nelle trasferte e la protezione dell’incolumità personale, gli Ambasciatori dell’ Ordine potranno godere, in caso di accredito formale da parte di Stati od Organismi internazionali che desiderino stabilire con l’Ordine rapporti istituzionali ai sensi della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969), dei privilegi e delle immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1963) in seno ad una missione diplomatica permanente o previste della Convenzione di Vienna sulle Missioni Speciali (1969) intendendo con questa espressione una missione temporanea, avente carattere rappresentativo con il consenso di una controparte per trattare con esso questioni determinate o per compiere presso di esso un compito specifico.
Art. 6
Gli Ambasciatori dell’Ordine rappresentano gli ideali, fini, e scopi istituzionali dell’Ordine, con funzione di advocacy (veicolazione degli scopi istituzionali).
Ogni Ambasciatore verrà dotato di un mandato specifico (specific assigment) con un ambito designato dalla Segreteria Generale a seconda dei loro:
-compiti specifici;
-aree di competenza;
-aree di influenza territoriale.
A tale proposito si ricorda che gli Ambasciatori dell’Ordine possono anche servire a copertura totale o parziale di Regioni o Sub Regioni geografiche, nell’accezione in uso presso il sistema internazionale, comprendenti più stati Territoriali ( ad es: il Sahel, i paesi Baltici, l’Estremo Oriente, etc.).
Gli Ambasciatori dell’Ordine possono essere incaricati per missioni “ad hoc” in virtù delle loro competenze professionali o servizi resi all’Ordine.
Fra i compiti attribuibili agli Ambasciatori dell’Ordine, l’apertura di relazioni istituzionali, di carattere sia culturale che giuridico e di interscambio con Enti ed istituzioni estere, governative e private .
Art. 7
Gli Ambasciatori dell’ordine rispondono direttamente alla Segreteria Generale dell’Ordine, che ne individua i rispettivi mandati, missioni ed aree di competenza.
Rendono, in particolare, rapporti al Sottosegretariato per le relazioni esterne e all’Ufficio dell’ Ispettore Centrale del Corpo Diplomatico
Le Delegazioni territoriali dell’Ordine all’estero, che lo rappresentano dal lato istituzionale in forma permanente, potranno essere dirette, alle stesse condizioni, o da un Delegato di ruolo ordinario o da un Delegato con ruolo di Ambasciatore .
A tale fine i Delegati dell’Ordine dell’Aquila Romana all’estero potranno presentare domanda scritta, per accedere alla categoria di Ambasciatore, alle stesse condizioni di ammissione, previste per gli altri membri o non membri dell’Ordine.
Art. 8
Il Corpo Diplomatico dell’Ordine verrà normato da apposito Codice di Condotta e Regolamento Applicativo, contenente le condizioni di servizio, di nomina e di revoca degli Ambasciatori dell’Ordine, nonché sul corretto e scrupoloso utilizzo dei documenti lasciapassare e sull’ adeguato rispetto del protocollo, redatto a cura della Segreteria Generale dell’Ordine e che ogni Ambasciatore dovrà sottoscrivere e al quale dovrà diligentemente attenersi.
Il Codice di Condotta e Regolamento Applicativo, e Regolamento Disciplinare, sarà pubblicato entro e non oltre tre mesi dalla promulgazione del presente decreto.
Art. 9
Il Corpo Diplomatico dell’ordine verrà inoltre dotato di un Regolamento Disciplinare, atto a prevenire e a sanzionare eventuali digressioni dalle condizioni di servizio, includendo i provvedimenti di censura, sospensione o radiazione, specie per violazioni di parametri etici e morali, nonché di onorevole rappresentanza dell’Ordine
Violazioni del Regolamento disciplinare potranno portare all’esclusione dal Corpo Diplomatico, o, nei casi di massima gravità, alla radiazione stessa dall’Ordine e/o alla messa in atto di sanzioni e procedimenti legali ai sensi delle vigenti leggi nazionali ed internazionali, anche a mezzo dell’Autorità Giudiziaria.
Art.10
Vigila sull’osservanza del Codice di Condotta e Regolamento Applicativo e del regolamento Disciplinare l’Ufficio dell’Ispettore Centrale del Corpo Diplomatico quale unità di valutazione delle prassi e delle procedure interne (internal oversight) coordinata dalla Segreteria Generale, con giurisdizione su tutti i membri designati del Corpo Diplomatico dell’Ordine.
Art. 11
E’ fatto obbligo a tutti gli Ambasciatori dell’Ordine di seguire (anche online) un corso didattico-formativo, sulla conoscenza del sistema internazionale, del protocollo , dei codici di condotta e delle prassi diplomatiche, per adempiere in modo ineccepibile allo svolgimento delle adeguate funzioni di rappresentanza.
Art. 12
Ogni Ambasciatore dell’Ordine è tenuto a redigere un Rapporto Annuale di Attività, tramite la compilazione dell’apposito Formulario che gli verrà consegnato dalla Segreteria Generale al momento della nomina.
Il rapporto annuale è obbligatorio e non derogabile, salvo in casi di comprovati motivi di salute o personali.
Art. 13
Gli Ambasciatori dell’Ordine sono chiamati ad attendere al Meeting Annuale, sessione di confronto, coordinamento e best practices organizzative.
La partecipazione al Meeting Annuale è obbligatoria, salvo motivate cause di salute o personali.
Art. 14
Ogni componente del Corpo diplomatico dell’Ordine viene dotato dei seguenti segni distintivi e dotazioni:
Art. 15
E’ istituito l’Annuario dell’Ordine, recante in apposita sezione il ruolo degli Ambasciatori con i rispettivi mandati e/o competenze operative e geografiche, previo consenso informato sul trattamento dei dati personali ai sensi delle rispettive norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Art. 16
Per garantire l’opportuna riconoscibilità e pubblico decoro in occasioni di eventi istituzionali che richiedano l’utilizzo di divise, uniformi e distinzioni, è istituita l’ uniforme diplomatica degli Ambasciatori dell’Ordine.
Essa consiste in pantaloni e marsina di panno nero a una fila di bottoni dorati, con ricami dorati e paramani dei colori dell’Ordine, scarpe con stringa di colore nero. La feluca è nera con piume bianche. Lo spadino è portato a sinistra per mezzo di un pendaglio dorato, reca l’insegna dell’Ordine dorata sull’elsa, l’impugnatura è di madreperla e il fodero di colore nero, il tutto come da tavola allegata al regolamento.
Per quanto concerne le decorazioni utilizzabili sull’uniforme diplomatica dell’ordine si fa precetto di indossare esclusivamente le insegne dell’Ordine dell’Aquila Romana eventualmente accompagnate dalle decorazioni emesse dai soli Ordini dello Stato di cittadinanza, di residenza o ospitante un Ambasciatore dell’Ordine.
E’ fatto divieto assoluto di indossare distintivi, spille, badges e nastri di associazioni, istituti privati o pubblici, sia militari che civili.
L’uso indebito dell’uniforme e dell’immagine da esso derivata, se non consono all’ambiente e al rango che si ricopre comporta l’espulsione ipso facto e latae sententiae, da ogni qualsivoglia attività dell’Ordine.
Art. 17
Agli Ambasciatori dell’Ordine viene data facoltà, in occasione di cerimonie di Stato di eccezionale solennità, ove egli è invitato, di nominare ad instar e per la sola occasione uno o più Attaché di accompagnamento fra gli insigniti dell’Ordine, previa autorizzazione del Segretario Generale dell’Ordine.
Art.18
Il presente Decreto, di immediata attuazione, potrà essere compendiato emendato, o rettificato dal Capo dell’ordine, sentito il Consiglio Generale.
Art.19
L’originale del presente decreto, in un unico originale, in lingua italiana e munito del numero di protocollo progressivo barcode “Atti Pubblici”, verrà depositato presso la Cancelleria dell’Ordine.
Promulgato in Locarno (CH), l’11 novembre 2017,
sede della Cancelleria dell’Ordine
ORSOLA MUSSOLINI